Art. 6.
(Collegi universitari).

      1. I collegi universitari concorrono al successo formativo degli studenti, fornendo loro un ambiente favorevole all'apprendimento e alla socializzazione.
      2. I collegi universitari che offrono agli studenti servizi di alloggio e tutorato possono essere accreditati dal Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto previsto al comma 4.
      3. I collegi universitari accreditati usufruiscono dei benefìci fiscali previsti dalla normativa vigente e possono accedere ai contributi del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto previsto al comma 4.
      4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente dei collegi universitari legalmente riconosciuti, sono stabiliti i requisiti minimi necessari per l'accreditamento nonché i criteri per la valutazione delle attività formative e dei servizi resi agli studenti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità e la periodicità delle verifiche per accertare la permanenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definite altresì le condizioni per accedere ai contributi del Ministero dell'università e della ricerca.

 

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      5. I collegi universitari che hanno ricevuto finanziamenti in almeno due esercizi finanziari nell'arco del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge sono accreditati di diritto e continuano ad accedere a tali finanziamenti, in sede di prima attuazione della legge, sulla base dei criteri vigenti alla medesima data di entrata in vigore. Con il decreto di cui al comma 4 sono altresì determinati tempi e modi entro i quali i collegi universitari accreditati ai sensi del presente comma si adeguano alle condizioni previste per l'accesso ai finanziamenti statali.