1. I collegi universitari concorrono al successo formativo degli studenti, fornendo loro un ambiente favorevole all'apprendimento e alla socializzazione.
2. I collegi universitari che offrono agli studenti servizi di alloggio e tutorato possono essere accreditati dal Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto previsto al comma 4.
3. I collegi universitari accreditati usufruiscono dei benefìci fiscali previsti dalla normativa vigente e possono accedere ai contributi del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto previsto al comma 4.
4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente dei collegi universitari legalmente riconosciuti, sono stabiliti i requisiti minimi necessari per l'accreditamento nonché i criteri per la valutazione delle attività formative e dei servizi resi agli studenti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità e la periodicità delle verifiche per accertare la permanenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e sono definite altresì le condizioni per accedere ai contributi del Ministero dell'università e della ricerca.